1. introduzione
Il presente accordo definisce i requisiti per i rapporti commerciali con Kesseböhmer Holding (insieme alle società affiliate di seguito denominate KESSEBÖHMER). Lo scopo di questo accordo è quello di evitare difetti di qualità e problemi di consegna e di garantire la conformità ai requisiti legali pertinenti nella catena di fornitura.
Nell'accettare i contratti di KESSEBÖHMER, il fornitore deve assicurarsi che i requisiti siano verificati, compresi e soddisfatti. Il fornitore dovrà mantenere una propria documentazione che dimostri la conformità a questi requisiti, che potrà essere prodotta se richiesta.
2. requisiti per la qualificazione dei prodotti
KESSEBÖHMER si aspetta dai fornitori che le composizioni dei prodotti consegnati siano note per quanto riguarda i requisiti di legge e che questi siano garantiti nelle catene di pre-fornitura. Se si ricorre a deroghe a obblighi specifici, queste vengono trasmesse a KESSEBÖHMER.
I principali requisiti relativi al prodotto sono:
2.1 REACH
Il Fornitore si impegna espressamente a fornire solo prodotti conformi a tutti i requisiti del Regolamento Europeo (CE) n. 1907/2006 ("REACH") e (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP) e successive modifiche. Ciò vale anche se il fornitore non ha sede nell'UE. Ciò include in particolare, ma non solo, gli obblighi di registrazione e informazione ai sensi del REACH, nonché l'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del Regolamento CLP, se applicabile. Il Fornitore dovrà fornire schede di sicurezza e informazioni tecniche per le sostanze e le miscele. Le schede di sicurezza devono essere fornite anche per le miscele non classificate contenenti sostanze dell'elenco di sostanze candidate.
In particolare, il fornitore deve rispettare le disposizioni degli articoli 56 e 67 del Regolamento REACH e degli allegati XIV e XVII sulle sostanze soggette a restrizioni e sulle sostanze soggette ad autorizzazione. Il fornitore deve informare immediatamente se le sostanze chimiche da lui fornite contengono sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione. Il fornitore deve inoltre ottenere informazioni e dati dalla sua catena di approvvigionamento a monte senza che gli vengano richiesti.
Le sostanze soggette a restrizioni devono essere indicate con il nome della sostanza, il numero CAS, il numero CE e la concentrazione in % in peso. Le leggi regionali, nazionali e internazionali dovrebbero servire come base. Si prega di fornire informazioni sulle norme giuridiche pertinenti.
Se le sostanze soggette ad autorizzazione sono contenute in prodotti chimici o se le sostanze soggette ad autorizzazione sono utilizzate nella produzione dei materiali, si richiede di comunicare senza indugio se si sta chiedendo l'autorizzazione o quando avverrà la sostituzione se la sostanza è inclusa nell'Allegato XIV.
L'adempimento dell'obbligo di registrazione, in particolare, ma anche la trasmissione di schede di sicurezza complete e aggiornate, conformi ai requisiti rispettivamente validi del regolamento REACH, se applicabile in combinazione con il regolamento CLP, è considerato una base essenziale per qualsiasi fornitura.
Nel caso di fornitura di articoli e sostanze chimiche in conformità alle definizioni del regolamento REACH, il fornitore si impegna a informare immediatamente e con una notifica separata se una sostanza della cosiddetta lista di sostanze candidate (elenco di sostanze che possono essere incluse nell'allegato XIV del regolamento REACH, cfr. https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table) con un contenuto superiore allo 0,1% (peso/peso) - nel caso di articoli: per singolo articolo (in conformità alla sentenza della Corte di giustizia del 10.09.2015 C-106/14) - è contenuta nel prodotto fornito.
Se le sostanze dell'elenco di sostanze candidate possono formarsi durante l'uso corretto, le informazioni al riguardo devono essere fornite senza essere richieste. Allo stesso modo, il fornitore di sostanze chimiche deve comunicare se le sostanze dell'elenco di sostanze candidate in esse contenute si riducono parzialmente o completamente durante l'uso corretto.
2.2 RoHS
Il fornitore si impegna a produrre e fornire i prodotti in conformità alla versione più recente della Direttiva 2011/65/UE (RoHS) (Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose). Su richiesta, il fornitore dovrà fornire una prova adeguata di ciò (ad esempio, un certificato di analisi).
RoHS Internazionale
Su richiesta, il fornitore si impegna a identificare e trasmettere le informazioni relative alle normative internazionali RoHS per il suo prodotto.
2.3 Minerali da conflitto (3TG)
I minerali dei conflitti sono columbite-tantalite (coltan), cassiterite, oro, wolframite e i loro derivati, limitatamente a tantalio, stagno e tungsteno. Se i governi competenti, i loro rappresentanti, le autorità competenti o le associazioni stabiliscono che altri derivati o minerali finanziano i conflitti nei "Paesi coperti", anche questi sono considerati minerali dei conflitti.
"Paesi coperti" sono i Paesi elencati nel Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce gli obblighi di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e dell'oro provenienti da zone colpite da conflitti e ad alto rischio e i Paesi designati ai sensi del Dodd-Frank Act. Attualmente si tratta della Repubblica Democratica del Congo ("RDC") e dei Paesi limitrofi (Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Zambia).
La dicitura "DRC Conflict Free" come caratteristica delle merci significa che queste non contengono minerali di conflitto che finanziano o favoriscono direttamente o indirettamente gruppi armati nei "Paesi coperti".
Il fornitore si impegna a,
3. gestione del cambiamento
Un cambiamento relativo ai prodotti o alle sostanze chimiche di cui sopra deve essere valutato dal fornitore senza ulteriori richieste e (se notificabile secondo i regolamenti REACH o RoHs) anche notificato. A questo punto facciamo riferimento all'attuale lista di sostanze candidate dell'ECHA:
https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
Gruppo Kesseböhmer
Versione 1.2, febbraio 2024